Vino:
è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Ha un titolo alcolometrico effettivo (grado alcolico) non inferiore a 9,0 % vol.
Vino fermo o tranquillo:
è un vino che ha terminato la fermentazione e può presentare anidride carbonica disciolta a pressione atmosferica (max 1 bar) quindi senza sovrappressione.
Vino vivace:
vino fresco con presenza di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non superiore a 1 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.
Vino Spumante:
è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve, o di vino, caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.
Vino Spumante di qualità:
è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino, caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. La durata del periodo di elaborazione tra la messa in elaborazione e la vendita deve essere di 6 mesi se la fermentazione è in autoclave con minimo 90 giorni sulle fecce o 60 giorni se in presenza di agitatore. Nei metodi classici il riposo in bottiglia sui lieviti è di almeno 9 mesi.
Vino Spumante di qualità del tipo aromatico:
è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che deriva da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco di varietà definite aromatiche (es: Moscato, Glera, Malvasia, ecc.). È caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol; quello alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol. La durata del periodo di elaborazione tra la messa in elaborazione e la vendita deve essere di 1 mese.
Vino frizzante:
è il prodotto ottenuto da vino o mosto che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.